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  giovedì 25 maggio 2006
 Direttore: Gualtiero Vecellio
Diritti di libertà (8)

di Francesco Ruffini

I REGIMI LIBERALI DEL DOPO-GUERRA

 

Successo non indifferente per la Germania. Ma successo ancora, e di grande significazione e portata, anche per la concezione dello Stato liberale-democratico di cui, giova ripeterlo, creazione suprema e caratteristica precipua sono precisamente cotesti Diritti di libertà!

 

Ispirandosi al recentissimo modello germanico, come si è detto, oppure risalendo magari ad altri modelli più antichi (1), per esempio al modello dei modelli continentali europei, e cié alla vecchia Dichiarazione rivoluzionaria francese (come fece la recentissima Costituzione turca del 1924, che ha creduto di dover premettere anch’essa una definizione della libertà), tutti gli Stati sorti dopo la guerra o che dopo la guerra rinnovarono le loro carte costituzionali, dedicarono ai Diritti di libertà parecchi articoli, ponendoli in tutto rilievo e quasi in un posto di onore, per lo più subito dopo gli articoli determinanti la forma del Governo, Non basta. Tali Diritti essi circondarono inoltre di tante e tali guarentiigie, da far vedere ch’essi li ritenevano come il sancta sanctorum della loro Costituzione politica.

 

E certo gli scarsi e scarni articoli corrispondenti del nostro Statuto fondamentale potrebbero sembrare al paragone ben poca cosa; se la prova, fatta da più di tre quarti di secolo oramai, non ce li facesse ritenere sufficienti, non ce li rendesse sacri, non ci facesse palpitare al solo pensiero di vederli soppressi.

 

Ecco una rassegna sommarie di quelle nuove Costituzioni europee, in ordine di tempo:

 

Cecoslovacchia, 29 febbraio 1920 (artt.106-130).

Lettonia, 1 giugno 1920 (art.9).

Estonia, 15 giugno 1920 (artt. 11-12).

Polonia, 21 marzo 1921 (artt. 87-124)

Jugoslavia, 28 giugno 1921 (artt.4-21).

Lituania, 1 agosto 1922 (artt. 8-21).

Irlanda, 25 ottobre 1922 (artt. 6-9).

Romania,27 marzo 1923 (artt. 5-22).

Turchia, 20 aprile 1924 (artt. 68-88).

Albania, 7 marzo 1925 (artt. 124-139).

 

Ma ai sensi sempre più spinti di libertà si informano anche le recenti Costituzioni largite da Stati di altri Continenti, e cioè dell’Asia, dell’Africa e dell’America. Eccone alcuni esempi:

 

Georgia, 22 febbraio 1921 (artt. 28-35).

Cina, 10 ottobre 1923 (artt. 5-12).

Egitto, 19 aprile 1923 (artt.2-22).

Perù, 12 gennaio 1920 (artt. 22-37).

Centroamerica, 9 dicembre 1921 (artt. 32-38).

 

Più eloquenti ancora che il testo medesimo di cotesti articoli, tesi tutti verso in identico scopo di garantire per le vie più diverse ai popoli più vari della Terra un bene comune e supremo, quello della libertà, sono i dibattiti, che tali testi preparano, e la cui altissima intonazione si riflette negli stessi preamboli e negli atti che accompagnarono la promulgazione delle diverse Carte costituzionali.

 

Prendiamo, nel vero cumulo di dati, due esempi a caso: uno europeo ed uno esotico.

 

Nel presentare, il 10 settembre 1923, lo Statuto dello Stato libero d’Irlanda all’Assemblea della Società delle Nazioni, per ottenere di esservi ammesso, il presidente di quello Stato, Cosgrave, volle ricordare di aver letto poco tempo prima sulla tomba di un grande irlandese, morto a Bobbio, il monaco Colombano, queste parole, riassumenti tutta la storia spirituale della sua tormentata nazione: Si tollis libertatem, tollis dignitatem.

 

Nel decreto reale che approva la Costituzione egiziana è detto, che per procurare il benessere e il progresso al Popolo egiziano non vi può essere altra via che il possesso di un regime costituzionale, pari ai regimi costituzionali più moderni e più perfetti, essendo questa la sola via per cui un popolo possa elevarsi all’altezza dei popoli e delle nazioni civili.

 

La concezione dello Stato liberale domina quindi il mondo, Nel libro sopra le Democrazie moderne, con cui Lord James Bryce chiuse la sua operosa e gloriosa esistenza, questi, che fu certamente il conoscitore meglio informato e l’osservatore più profondo che da ultimo fosse dei grandi movimenti politico-costituzionali del mondo intiero, rilevava appunto – non senza perfino un po’ di apprensione – l’estendersi universale, irresistibile della democrazia dopo la guerra; e conchiudeva: “E così, il numero delle democrazie è raddoppiato nel mondo nello spazio di quindici anni” (1). E quello, che delle democrazie egli diceva, vale per più forte ragione ancora del sistema dei Diritti di libertà, i quali ne sono il presupposto.

 

1)      Un curioso esempio dell’influenza esercitata sugli altri paesi dai più famosi atti storici, assertori delle pubbliche libertà ci è fornita dalla Costituzione Brasiliana del 24 febbraio 1891 (artt.2-22), Peruviana del 19 febbraio 1920 (art.24), Portoghese del 21 marzo 1911 (artt.3 e 31), che sanciscono la concessione ai rispettivi cittadini dell’ habeas corpus, talquale come se parlassero a cittadini inglesi.

2)      Bryce, Les Démocraties modernes, II, Paris 1924, pag.634 e seg. (trad. francese di Mayra e De Fonlongue).

 

8) Segue